La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che una bevanda priva di alcol non può essere commercializzata come “gin”, anche se accompagnata da qualificazioni come “virgin”, “analcolico” o “0%”. La decisione incide in modo diretto su un comparto in crescita, quello delle alternative senza alcol, e delimita con precisione l’uso delle denominazioni tradizionali nei prodotti destinati al consumo responsabile.
La sentenza nasce dal caso relativo a un prodotto commercializzato come “Virgin Gin Alkoholfrei”. L’etichetta era stata contestata da un’associazione tedesca impegnata nel contrasto alla concorrenza sleale, che ha denunciato l’azienda produttrice PB Vi Goods. Il tribunale tedesco ha quindi chiesto un chiarimento formale ai giudici europei, ai quali spetta l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione.
La definizione legale di gin secondo l’Unione europea
La decisione parte dalla normativa europea che stabilisce i parametri fondamentali del gin. Per essere definito tale, un prodotto deve essere ottenuto da alcol etilico di origine agricola, aromatizzato con bacche di ginepro e con un titolo alcolometrico minimo del 37,5%. La Corte ha ribadito che questa definizione è vincolante e non può essere estesa a categorie prive di alcol, neppure quando l’etichetta indichi esplicitamente il carattere “non alcolico”.
Secondo i giudici, il divieto risponde a un duplice obiettivo: tutelare i produttori tradizionali da pratiche che potrebbero generare confusione sul mercato e offrire ai consumatori informazioni corrette, evitando che denominazioni regolamentate vengano applicate a prodotti con caratteristiche tecniche e compositive diverse rispetto a quelle richieste dalla legislazione europea.
Le implicazioni per il settore delle bevande zero alcol
La sentenza si inserisce in un contesto in cui le alternative senza alcol stanno attirando un pubblico crescente, sostenuto da politiche aziendali focalizzate sulla moderazione dei consumi e da una domanda sempre più orientata a prodotti considerati compatibili con uno stile di vita equilibrato.
In questo quadro, l’indicazione “gin” costituiva uno strumento immediato per comunicare profili aromatici ispirati alla mixology classica, pur in un contesto privo di alcol. La sentenza impone ora una revisione delle strategie di naming e posizionamento, poiché l’utilizzo improprio della denominazione potrebbe generare sanzioni e contenziosi.

La Corte ha precisato che i prodotti interessati potranno continuare a essere commercializzati, purché venga adottata una denominazione che non evochi categorie regolamentate da specifici standard tecnici. Questo punto rimanda a una possibile evoluzione normativa: gli Stati membri e la Commissione potrebbero essere chiamati a definire nuove categorie merceologiche, capaci di rappresentare un mercato che negli ultimi anni si è rapidamente diversificato.
La decisione richiama quanto già stabilito dall’Unione europea nel 2017, quando venne vietato l’uso di termini come “latte”, “burro”, “formaggio” o “yogurt” per prodotti vegetali privi degli ingredienti richiesti dalle norme. Anche in quel caso la Corte aveva sottolineato l’esigenza di evitare denominazioni fuorvianti, stabilendo un principio che ha poi guidato il dibattito pubblico sul cosiddetto “veggie burger ban”.
Uno scenario in evoluzione per produttori e consumatori
La sentenza non riguarda soltanto un caso specifico, ma definisce una cornice entro cui il settore zero alcol dovrà muoversi. Le aziende saranno costrette a ripensare i nomi dei prodotti, a rivedere il packaging e a modificare la comunicazione commerciale, con possibili ripercussioni anche sulla mixology e sull’offerta dei locali.
Per i consumatori, la decisione rappresenta un’ulteriore garanzia di trasparenza. Per il mercato, segna l’inizio di una fase in cui sarà necessario sviluppare terminologie nuove, che tengano conto della crescente presenza di alternative prive di alcol senza sovrapporsi a categorie disciplinate da norme specifiche.