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Gelato artigianale, cosa cambia davvero con la legge che entra in vigore oggi

C'era grande attesa per il 7 aprile ma con la nuova normativa non cambierà assolutamente nulla nella definizione del prodotto.

Con l’entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026, n. 34, dedicata alle piccole e medie imprese, ci sono una serie di novità che riguardano l’uso della denominazione “artigianale”. Il dibattito si è rapidamente esteso anche (se non soprattutto) al comparto del gelato, spesso al centro di discussioni sulla trasparenza e sulla qualità, ma è necessario distinguere con precisione cosa cambia e cosa, invece, resta invariato.

La norma interviene in primo luogo sulla disciplina generale dell’artigianato, aggiornando quanto previsto dalla legge quadro del 1985. In particolare, viene ribadito che un’impresa può utilizzare riferimenti all’artigianato nella propria comunicazione solo se risulta iscritta all’albo delle imprese artigiane e se realizza direttamente i beni o i servizi che propone come tali. Il principio viene accompagnato da un sistema che prevede multe proporzionate al fatturato, con una soglia minima molto alta. Quindi la legge in sé per sé non riguarda il gelato ma ogni prodotto dell’artigianato, e infatti per il gelato non cambia assolutamente nulla. Un’occasione persa per un universo che necessiterebbe di interventi importanti per salvaguardare chi lavora questo alimento con cura e rigore, facendo delle distinzioni rispetto a chi si basa su dei preparati industriali.

Per il gelato oggi è una giornata come un’altra

Con la nuova normativa non viene introdotta alcuna definizione specifica di “gelato artigianale”. Non vengono stabiliti criteri su ingredienti, processi produttivi, utilizzo di basi pronte o limiti all’impiego di semilavorati. In altri termini, la legge non interviene sul prodotto, ma sull’identità giuridica dell’impresa.

Questo significa che, dal punto di vista pratico, una gelateria potrà continuare a definirsi artigianale se è iscritta all’albo e se produce direttamente ciò che vende, anche senza modificare le proprie modalità operative. La distinzione tra gelato ottenuto da materie prime fresche e lavorazioni interne e gelato realizzato con basi industriali resta quindi affidata alla trasparenza e alla volontà del singolo operatore oltre che alla capacità del consumatore di orientarsi.

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L’elemento di novità riguarda dunque soprattutto l’uso della parola “artigianale” come leva comunicativa. La norma mira a evitare che soggetti non qualificati possano utilizzare questa dicitura in modo improprio, estendendo il divieto anche a consorzi e società non iscritti nelle sezioni dedicate.

Nel medio periodo, la legge prevede una delega al Governo per aggiornare l’intero sistema normativo dell’artigianato. È in questo passaggio che, eventualmente, potrebbero emergere definizioni più puntuali anche per comparti specifici come quello del gelato. Al momento, però, si tratta di una prospettiva e non di un cambiamento già operativo.

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