Le birre prodotte con ingredienti provenienti dal mondo vitivinicolo, come uva o mosto d’uva, possono essere commercializzate come birra purché la presenza di questi elementi sia indicata chiaramente nella denominazione di vendita. Il chiarimento arriva dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf), struttura del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, in risposta a un interpello presentato da Unionbirrai.
Secondo l’interpretazione fornita dall’amministrazione, la normativa italiana già consente l’aggiunta di ingredienti alimentari caratterizzanti alla birra. In questi casi la legge stabilisce però che la denominazione del prodotto debba indicare esplicitamente l’ingrediente utilizzato, così da garantire una comunicazione chiara e trasparente al consumatore.
Questo significa che, nel caso di impiego di uva o mosto d’uva, il prodotto potrà essere venduto con denominazioni come “birra all’uva” oppure “birra con mosto d’uva”, mantenendo comunque la categoria merceologica di birra.
Il riferimento alla normativa sulla birra
Il parere dell’Icqrf richiama in particolare una disposizione contenuta nella legge italiana sulla produzione di birra del 1962. L’articolo relativo stabilisce che, quando alla bevanda vengono aggiunti ingredienti diversi da quelli tradizionali, la denominazione di vendita deve essere completata con il nome della sostanza caratterizzante.

Il chiarimento interpretativo era stato richiesto dai piccoli birrifici artigianali per risolvere alcune incertezze applicative che negli ultimi anni avevano generato contestazioni e sanzioni amministrative in diverse parti del Paese. Alcuni produttori erano stati infatti oggetto di controlli e sequestri legati proprio alla presenza di ingredienti provenienti dal comparto vitivinicolo.
Secondo quanto spiegato da Unionbirrai all’Ansa, l’obiettivo dell’interpello era ottenere una posizione ufficiale che potesse essere applicata in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
Il caso delle Italian Grape Ale
La questione riguarda in particolare uno stile che negli ultimi anni ha acquisito visibilità e importanza nel panorama brassicolo internazionale: le cosiddette Italian Grape Ale. Si tratta di birre prodotte con l’aggiunta di uva, mosto o derivati della vinificazione, una pratica che mette in relazione due tradizioni produttive molto radicate nel Paese.
Questo approccio ha dato origine a una categoria considerata una delle innovazioni più riconoscibili del movimento della birra artigianale italiana. Il risultato può variare molto a seconda delle tecniche utilizzate e delle varietà di uva impiegate, creando prodotti che presentano caratteristiche aromatiche in parte legate al mondo del vino.
Un chiarimento per il mercato della birra artigianale
Il parere dell’Icqrf non introduce una nuova normativa ma fornisce un’interpretazione ufficiale di regole già esistenti. Tuttavia, per il settore brassicolo artigianale il documento rappresenta un passaggio rilevante perché definisce in modo più preciso le modalità con cui questi prodotti possono essere commercializzati. Per i produttori, l’indicazione esplicita dell’ingrediente in etichetta diventa quindi la condizione necessaria per continuare a proporre birre realizzate con uva o mosto d’uva senza uscire dalla categoria legale della birra.